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Con la ripartenza del mercato, piccole e medie imprese stanno collaborando sempre più per offrire beni e servizi aderenti alle esigenze dei clienti, raggiungere una migliore sicurezza economica e scoprire nuove potenzialità di crescita facendo uso del contratto di rete.
Il contratto di rete, strumento dinamico ed efficiente.
Il contratto di rete è lo strumento concepito per aggregare in modo capillare più aziende indipendenti al fine di accrescerne la competitività sul mercato oppure di incrementare le capacità nell’ambito R&S&I (ricerca, sviluppo e innovazione).
Più imprese decidono di realizzare una collaborazione effettiva, stabile e coerente in forme e ambiti predeterminati sulla base di un programma comune che prevede, tra le proprie finalità, la realizzazione del progetto congiunto [1]art. 4 c.2 D. Min. Svil. 20 giugno 2013 da sviluppare in un dato lasso temporale.
Col contratto di rete è possibile, inoltre, nominare un organo gestorio comune e costituire un fondo patrimoniale comune a garanzia delle obbligazioni assunte. Scelte essenziali e da ponderare attentamente a seconda delle esigenze e delle aspettative che gli imprenditori si prefissano.
Impresa di riferimento, impresa mandataria od organo di gestione?
Il contratto di rete nella sua forma primaria c.d. “rete-contratto” è privo di soggettività giuridica e viene registrato con l’indicazione di una impresa di riferimento che non ha poteri di rappresentanza.
Da ciò, discende l’esigenza di conferire mandato con rappresentanza a un’azienda capofila che acquista, così, la capacità di contrarre obbligazioni in nome e per conto delle aziende partecipanti.
L’alternativa più dinamica al mandato alla capofila è senza dubbio la nomina di un organo gestorio.
L’organo è munito di poteri che consistono nella gestione in rappresentanza dei rapporti negoziali e si estendono all’amministrazione della rete, così a beneficio dell’efficienza economica e informativa.
La rete-contratto va formalizzata mediante il modello standard tipizzato [2]allegato A) al D. Min. Giust. n.122/2014, con le specifiche del Decreto Direttoriale del 7 gennaio 2015 oppure con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il contratto viene, quindi, depositato presso il registro delle imprese (Camere di Commercio) presso la sede di ogni partecipante per i fini di pubblicità.
La rete-soggetto, perno operativo.
Si distingue profondamente dalla rete-contratto la c.d. “rete-soggetto” perché munita di personalità giuridica.
La rete-soggetto presenta requisiti più complessi in quanto deve essere dotata di un fondo patrimoniale comune ed iscritta presso la sezione ordinaria del registro delle imprese, dove contestualmente ne va eletta la sede legale.
La rete-soggetto è quindi una persona giuridica che può essere costituita, sotto forma di società di capitali o di persone, col modello standard tipizzato, non dovendo perciò necessariamente ricorrere all’atto pubblico né alla scrittura privata autenticata.
La rete-soggetto beneficia di essenziali vantaggi, tra cui:
– la pubblicità verso terzi, che consente alla rete di spendere la propria personalità verso l’esterno;
– la capacità dell’organo gestorio di contrarre obbligazioni in proprio, anziché in nome e per conto dei partecipanti come avviene, invece, per l’impresa mandataria contraente nella rete-contratto;
– l’obbligo di redazione della situazione patrimoniale relativamente al fondo comune, analogamente alle regole contabili previste in ambito consortile, ai sensi dell’art. 2615 bis c.c.;
– l’accessibilità ai crediti di imposta, quali beni strumentali, nuova Sabatini, R&S&I, transizione 4.0, patrimonializzazione PMI, etc.;
– analogamente alle imprese in consorzio e tra subappaltatori collegati, anche quelle in rete possono avvantaggiarsi delle cessioni di credito intersoggettive. In tema di ecobonus e sismabonus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione può avvenire tra le imprese appartenenti alla rete [3]risposta A.d.E. n.105 del 15 aprile 2020 mediante la piattaforma dedicata;
– l’accessibilità ai bandi e ai finanziamenti pubblici, compresi quelli del programma Horizon Europe, per i quali sono richiesti sia la nomina dell’organo gestorio sia la costituzione del fondo patrimoniale comune.
La responsabilità patrimoniale del fondo comune.
La disciplina sul contratto di rete prevede la possibilità di costituire un fondo patrimoniale comune.
L’utilità del fondo è data dalla funzione di garanzia che questo costituisce per le obbligazioni assunte nell’alveo del programma comune.
La garanzia funge perciò da limitazione della responsabilità patrimoniale delle imprese partecipanti alla rete con le cautele della disciplina consortile [4]artt. 2614 e 2615 c.2 c.c..
In linea generale, la garanzia prestata dal fondo comune concorre in via solidale col patrimonio dei singoli aderenti alla rete, dunque rispondono dei debiti e delle obbligazioni assunti verso i terzi.
Decisamente diverso è il caso in cui le obbligazioni siano contratte dall’organo comune, per cui la rete risponde esclusivamente col fondo delle obbligazioni e dei debiti contratti nell’ambito del programma comune [5]art. 3 c.4 ter n.2 D.L. n.5/2009.
Dunque, la disciplina speciale lascia aperta ai netters la possibilità di aggregarsi con vincoli contrattuali ovvero societari senza mai perdere di vista l’obiettivo comune, cioè il programma prefissato (comunque rinnovabile).
Reti miste professionisti-imprese, si può fare.
Con l’approdo del c.d. Jobs Act (L. n.81/2017) sono stati inclusi i liberi professionisti esercenti attività ai sensi dell’art. 2229 c.c. (contratto d’opera intellettuale) tra i soggetti aderenti alla rete, dunque, potendo questi prendere parte a reti di professionisti, consorzi e a.t.i. professionali.
Con lo sviluppo e la maturazione dello strumento della rete, la disciplina del Jobs Act è stata di recente interpretata [6]Mi.S.E. parere n.23331 del 28 gennaio 2020 in senso favorevole con apertura anche alle reti miste professionisti-imprese.
Per il professionista iscritto all’albo sembra persistere il problema della pubblicazione dell’adesione alla rete-contratto.
Infatti, chi è iscritto ad un albo non può assolvere l’onere di pubblicità dell’atto col deposito presso la camera di commercio.
In attesa dell’istituzione di appositi albi presso i rispettivi ordini professionali, similmente a quanto previsto per le associazioni professionali e le s.t.p. (e le s.t.a.), la problematica può essere attualmente risolta con due strumenti.
Il primo consiste nella costituzione di una società tra professionisti proprio perché sottoposta all’iscrizione al registro pubblico, così andando ad assolvere l’onere di pubblicità in via diretta.
Il secondo è dato dalla partecipazione del professionista ad una rete-soggetto, che assolve in proprio il dovere di pubblicità, con gli incombenti che fanno capo alla sola personalità giuridica e non anche agli aderenti.
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Avvocato Giovanni Paolo Sperti
Riferimenti e fonti
↑1 | art. 4 c.2 D. Min. Svil. 20 giugno 2013 |
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↑2 | allegato A) al D. Min. Giust. n.122/2014, con le specifiche del Decreto Direttoriale del 7 gennaio 2015 |
↑3 | risposta A.d.E. n.105 del 15 aprile 2020 |
↑4 | artt. 2614 e 2615 c.2 c.c. |
↑5 | art. 3 c.4 ter n.2 D.L. n.5/2009 |
↑6 | Mi.S.E. parere n.23331 del 28 gennaio 2020 |