In un giudizio patrocinato dallo Studio Sperti è stata accolta la domanda di un Condominio del quartiere Villaggio Olimpico di Roma con annullamento della determinazione dirigenziale sanzionatoria di Roma Capitale comminata per l’asserito errato conferimento dei rifiuti differenziabili nel contenitore dell’indifferenziata.

Il fatto

Con verbale dell’AMA era accertata la “presenza di rifiuti differenziabili nel contenitore Ama dedicato alla raccolta del materiale non riciclabile posto in area condominiale“, a cui seguiva determinazione dirigenziale ingiuntiva del Comune con irrogazione della relativa sanzione.

La sanzione si presentava come apripista di un filone che, potenzialmente, avrebbe potuto coinvolgere una moltitudine di condomini romani ai quali erano stati forniti contenitori analoghi, cioè liberamente apribili. Infatti, la stessa sanzione, di importo neppure trascurabile, era comminata al Condominio sulla base dei rilevanti profili giuridici dell’omissione custodiale sui contenitori a propria disposizione e della corresponsabilità con l’autore materiale, rimasto ignoto, per l’asserita violazione del regolamento capitolino sui rifiuti urbani.

I raccoglitori, come predisposti su tutto il Villaggio Olimpico, non solo erano posti nel piano pilotis aperto al pubblico transito, ma il Condominio non poteva neppure limitarne l’uso a terzi con dispositivi di chiusura quali lucchetti e/o catene. Circostanze che erano oggetto di conferma da parte dei testi escussi nel corso del giudizio e sulla cui base la sentenza in commento ha motivato la decisione [1]Giudice di Pace di Roma, sentenza n.22189/2021.

Gli argomenti di diritto

Descritto il contesto, con la nostra difesa abbiamo fatto emergere la criticità dell’operato comunale osservando che i cassonetti dei rifiuti gestiti dall’AMA sono posti in area aperta al pubblico e non sono mai stati oggetto di conferimento al Condominio. Conferimento che avrebbe consentito di apporre sistemi di blocco con chiavi e/o identificazione degli utilizzatori.

Essendo ignoto l’autore materiale della violazione, inoltre, il Condominio non avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere nè in funzione di garanzia, né quale soggetto corresponsabile.

In particolare, nessuna norma del nostro ordinamento giuridico sancisce l’obbligo del condomino di impedire le violazioni del regolamento comunale di conferimento dei rifiuti, pertanto va esclusa la posizione di garanzia dei singoli condomini e del condominio [2]Tribunale Ordinario di Torino, sentenza n.1027/2018.

In ultimo, il Condominio non può assumere veste di corresponsabile con l’autore materiale della violazione e un regolamento comunale di contraria portata si porrebbe in violazione del principio di personalità di cui all’art. 3 L. n.689/1981 [3]Art. 3. (Elemento soggettivo) Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o … Continue reading. Il regolamento, insomma, si porrebbe in violazione della fonte primaria sovraordinata nella parte in cui “sancisce un’ipotesi di responsabilità per il fatto del terzo che non trova titolo né nella restante disciplina dettata dalla L. n.689/1981, né nell’inosservanza di doveri di controllo correlati ad una posizione di garanzia”)) [4]v. cit. sent. n.1027/2018.

La decisione

La motivazione sviluppata con la decisione soppesa due elementi.

Da una parte troviamo l’esigenza, di carattere pubblicistico, di non lasciare impunito l’illecito rilevato e per cui la determinazione dirigenziale non è di per sé illegittima, così contemperando la lettura dell’art. 3 col successivo art. 6 L. n.689/1981 [5]Art. 6. (Solidarietà) Il proprietario della cosa che servi’ o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un … Continue reading.

Dall’altra parte, risulta prevalente la valutazione in concreto delle circostanze in cui l’illecito si è verificato, per cui il Condominio non è responsabile del conferimento errato degli estranei essendo l’area condominiale accessibile da chiunqueper cui non può escludersi un eventuale conferimento dei rifiuti da parte di terzi estranei al condominio che farebbe venire meno la responsabilità dell’odierno ricorrente ex art. 6 L. n.689/1981″.

Per tali motivi, la sentenza ha accolto il ricorso del Condominio e annullato la determinazione dirigenziale ingiuntiva. Perciò, si auspica per il futuro che il Comune adegui le proprie decisioni, in un momento in cui il tema della raccolta dei rifiuti urbani è di spesso rilievo per la tutela della salute pubblica.

Avvocato Giovanni Paolo Sperti

Riferimenti e fonti

Riferimenti e fonti
1 Giudice di Pace di Roma, sentenza n.22189/2021
2 Tribunale Ordinario di Torino, sentenza n.1027/2018
3 Art. 3. (Elemento soggettivo) Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.
4 v. cit. sent. n.1027/2018
5 Art. 6. (Solidarietà) Il proprietario della cosa che servi’ o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.
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