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Con il Decreto Vaccini [1]D.L. n.73/2017 vaccinare e vaccinarsi sono diventate attività obbligatorie e gratuite fino ai sedici anni d’età.
Mentre sui social media il dibattito sui vaccini non accenna a placarsi, cerchiamo di ricordare perché e come la garanzia di una diffusione capillare della copertura vaccinale sia la risposta dello Stato all’esigenza primaria di proteggere la popolazione.
L’obiettivo perseguito è chiaro: aumentare gli immunizzati per evitare contagi ed epidemie.
In un nostro precedente articolo abbiamo visto che l’art. 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute, quale bene della collettività e del singolo. Corollario di questo diritto è il principio della sicurezza delle cure, nel cui rispetto ogni percorso di prevenzione medico sanitaria viene concepito, sviluppato e attuato.
Per quanto concerne la vaccinazione, quindi, per raggiungere l’obiettivo della protezione diffusa contro una data malattia è necessario predisporre un piano di cure sicuro per il paziente al quale non si deve sottrarre, pena la lesione dell’altrui salute.
Possiamo, allora, scorgere gli interessi contrapposti tra le parti coinvolte.
Il singolo ha il diritto di ricevere le cure vaccinali per difendere la propria salute, mentre è suo dovere conseguirle per non contagiare la collettività.
Quest’ultima, invece, ha il diritto di esigere che l’individuo si immunizzi per evitare diffusioni epidemiche della malattia, mentre ha il dovere di far predisporre gli strumenti idonei affinché il percorso di prevenzione sia seguito in sicurezza.
Ora osserva: là dove tuo figlio è l’individuo, i figli degli altri sono la collettività.
E ancora: considera che i figli degli altri possono essere immunodepressi.
Il Legislatore ha pensato di tutelare i più deboli, le persone non vaccinabili, ponendo a carico dei presidi l’obbligo d’inserirli in classi immunizzate, cioè prive di soggetti non vaccinati.
Ciò comporta che, qualora un preside si trovasse a formare una sola classe con una persona immunodepressa e un’altra non vaccinata, dovrebbe sempre preferire chi non è vaccinabile (come l’immunodepresso) rispetto a chi non si fosse vaccinato per libera scelta. Scelta, quest’ultima, le cui conseguenze non possono ricadere sul prossimo.
I “soggetti”, cioè i figli, che passano sotto la lente vengono distinti in due principali gruppi:
I) i bambini dai 0 ai 6 anni, per i quali le vaccinazioni condizionano l’accesso alla scuola dell’infanzia.
II) i bambini e i ragazzi dai 6 ai 16 anni, per i quali le vaccinazioni non condizionano l’accesso alla scuola.
Presta attenzione. La vaccinazione di tuo figlio, perché minore, è sempre un obbligo a cui tu devi assolvere e rispondere quale genitore, tutore o affidatario.
Ai dirigenti scolastici (presidi) spettano le funzioni di controllo, di segnalazione e di garanzia dei minori.
Le prime, di controllo, consistono nella richiesta ai genitori della documentazione sanitaria secondo le tempistiche previste.
Le seconde, di segnalazione, si sostanziano nella comunicazione delle posizioni irregolari alla ASL competente per territorio.
Infine, quelle di garanzia dei minori attengono alla sospensione dell’accesso alle scuole dell’infanzia di chi non ancora in regola.
Va, quindi, presentata alla scuola entro il termine di iscrizione la documentazione che comprovi:
1) la vaccinazione, oppure;
2) la richiesta di vaccinazione presso l’ASL competente, oppure;
3) l’esonero dalla vaccinazione, per immunizzazione per contrazione della malattia naturale, oppure;
4) l’omissione o il differimento della vaccinazione per accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni, come l’immunodepressione, attestate dal pediatra o dal medico di medicina generale.
Puoi anche presentare un’autocertificazione in cui dichiari l’avvenuta vaccinazione. Questa andrà a sostituire la documentazione sanitaria fino al 10 luglio di ogni anno, termine entro il quale dovrai presentare le certificazioni richieste. Attenzione: per il solo anno scolastico 2018/2019 tale termine è fissato al 10 marzo 2019, come previsto dal “Decreto Milleproroghe 2018” [2]art.6 c.3 quater, D. L. n.91/2018.
Per chi è in attesa di effettuare la vaccinazione è sufficiente presentare una copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.
Puoi non far vaccinare tuo figlio se immunizzato perché ha già contratto la malattia naturale oppure per specifiche condizioni cliniche documentate dal pediatra o dal medico di medicina generale.
Ma attenzione, l’obbligo vaccinale non viene “fisicamente” escluso, infatti, cambia la qualità del vaccino somministrato, che sarà privo dell’antigene della malattia già contratta.
Si legge in molti social di genitori disposti a tutto pur di non vaccinare i figli, fino a manipolare i certificati medici. Pessima idea, sia perché illecito penale, sia perché spregio contro il nostro prossimo, tuo figlio.
Puoi ottenere la posticipazione della vaccinazione di tuo figlio se il pediatra ne documenta specifiche condizioni cliniche, come una malattia acuta.
Sei, sempre obbligatorie: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse e anti-Haemophilus Influenzae tipo b.
Quattro, oggi obbligatorie: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella.
Queste ultime sono sottoposte ad una fase di monitoraggio di almeno tre anni. Potranno diventare facoltative in caso sia raggiunta un’adeguata immunizzazione.
Altre quattro, facoltative sono, invece, raccomandate: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus.
Le vaccinazioni obbligatorie sono prenotabili anche in farmacia.
In caso di riscontrate irregolarità, i dirigenti scolastici devono procedere alle segnalazioni all’ASL.
Questa ha il compito di:
– fissare un colloquio con i genitori;
– intimare l’esecuzione delle mancate vaccinazioni, stabilendo un calendario di vaccinazione;
– sanzionare gli inadempienti con una multa dai € 100,00 ai € 500,00.
L’A.I.F.A. collabora con l’Istituto superiore di sanità per aggiornare anno per anno il Ministero della Salute sulla diffusione delle vaccinazioni e segnalare le eventuali complicanze per i quali è stata confermata l’associazione con una vaccinazione.
Inoltre, in qualsiasi controversia promossa per il risarcimento del danno da vaccinazione (L. n.210/1992) sarà presente anche l’A.I.F.A. col proprio supporto scientifico.
Tolti gli espedienti temporanei, che a ben poco servono, è sempre meglio comprendere l’importanza della vaccinazione, vincendo l’esitazione.
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Avvocato Giovanni Paolo Sperti
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