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Col perdurare dell’emergenza sanitaria, il settore turistico e quello del live entertainment stanno soffrendo più di altri una ripresa che si prospetta lenta.
Nel frattempo, il Governo è intervenuto con il D.L. n.18/2020 ponendo rimedio a tutte quelle conclusioni negoziali dall’esito nefasto [1]art. 1463 c.c. a causa delle limitazioni che il covid-19 impone.
Con lo strumento introdotto dall’art.88 bis [2]D.L. n.18 del 17 marzo 2020, possiamo attivarci per chiedere un voucher alla struttura alberghiera che ci avrebbe dovuto ospitare nel periodo di sospensione coatta, oppure offrirlo ai clienti che ne facciano richiesta.
In condizioni ordinarie, alla sopravvenuta impossibilità della prestazione del debitore segue la risoluzione del contratto secondo la disciplina codicistica e alla restituzione del prezzo corrisposto.
Con l’intervento ad hoc del D.L. n.18/2020 è prevista, invece, una disciplina straordinaria e temporanea che sfocia nell’emissione di un “buono”, lasciando intatti validità ed effetti del contratto ma posticipandone l’esecuzione entro un anno dall’emissione del voucher. In altre parole, si rimanda al domani ciò che avrebbe dovuto essere oggi.
La limitazione della persona va intesa sia sotto il profilo temporale sia quello territoriale e cioè, a titolo esemplificativo, c.d. “zona rossa” Codogno, zona protetta Lombardia e province “cuscinetto” confinanti (dall’8 marzo), zona protetta intero territorio nazionale (dall’11 marzo); sia, ancora, sotto il profilo qualitativo soggettivo con stratificazione della chiusura selettiva di determinate categorie di attività industriali, commerciali e professionali (queste ultime, in Lombardia secondo regolamentazione della stessa regione).
Criteri che auspichiamo fungano da strumenti interpretativi ed attuativi per far fronte alle rapidissime novità legislative che si stanno susseguendo in adattamento al modello di diffusione epidemiologica.
La categoria dei contratti di soggiorno non trova una rispondenza codicistica e riteniamo che sia stato frutto di una volontà che rimette l’individuazione secondo i criteri giurisprudenziali e della prassi commerciale.
Vanno, così, inclusi sia i contratti con finalità abitative proprie, di congruo periodo – ad esempio, trasferimento per lavoro risultato non connotato da essenzialità – sia quelli con finalità turistica, attrattiva e sportiva – ad esempio, ricezione alberghiera o ad essa assimilabile (residence, affittacamere, b&b, etc.).
I biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura per eventi a partire dall’8 marzo 2020 consentono di ottenere un voucher in caso sia stato impossibile fruirne a causa dell’emergenza sanitaria. Quindi, anche a questi contratti è opportuno adattare i criteri di tempo, territorio e persona sopra descritti.
Relativamente ai contratti di biglietti per spettacoli, oltre a quelli cinematografici e teatrali espressamente inclusi dal D.L. n.18/2020, vanno ricompresi quelli sportivi e musicali (ad es., partite di calcio e concerti).
Oltre ai musei, sotto la diffusa categoria degli altri luoghi della cultura, ricomprendiamo le esposizioni d’arte, gli orti botanici, i bioparchi terrestri e marini (zoo e acquari).
Se i contratti sono stati stipulati tramite un intermediario (ad es., vendita di biglietti di concerti) od una agenzia (immobiliare, di viaggio, etc.), il rimborso sarà indiretto se a contrarre l’acquisto sia stato il tramite di cui si è avvalsi (rappresentanza indiretta), ovvero diretto se questi abbia agito in nome e per conto del cliente finale (rappresentanza diretta).
Passando ai termini previsti dall’art. 88 da ritenersi decadenziali, troviamo i seguenti:
Per l’acquirente 30 giorni a partire dal 17.03.2020 compreso (entrata in vigore del D.L. n.18/2020) e sino al 15.04.2020, per presentare l’istanza di rimborso al venditore.
La domanda va corredata del titolo di acquisto, sia esso documento fiscale, ricevuta o fattura, ed arricchita di quegli elementi che consentano all’esercente di procedere con speditezza quali la data del soggiorno o dell’evento, la disponibilità futura o, in alternativa, la disponibilità alla ripetizione del prezzo pagato.
Per l’esercente 30 giorni a partire dal ricevimento dell’istanza di rimborso, a cui darà seguito con l’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto.
Sul punto, l’alternativa alla restituzione del prezzo si presenta quasi uno sviluppo naturale per quei settori del turismo stagionale, meno per quello degli spettacoli e delle manifestazioni sportive, ad es. partite di calcio di campionato “scalzate” dai calendari delle stagioni successive.
Non resta, quindi, che dare corso a questa breve guida per fruire di questo strumento, con l’augurio di buona salute e guardando al futuro con positività (con un po’ di allieto, magari sugli sci, anziché sul divano).
Aggiornamento del 29.04.2020: In sede di conversione (L. n.27/2020) sono stati modificati i termini di decadenza a carico dei consumatori per la presentazione delle domande di rimborso ed espunti quelli a carico degli esercenti.
Il termine di gg.30 viene così rispettato tenendo in conto l’entrata in vigore dei singoli decreti attuativi via via adottati per il contenimento pandemico, fermi i criteri di luogo, tempo e soggettivo sopra esaminati.
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